Art. 9.
(Modifica all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

 

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